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LEGGE 28 luglio 1981, n. 393

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.

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Testo in vigore dal:  30-7-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico

È

convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1


Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.
La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.
La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA