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LEGGE 21 maggio 1981, n. 240

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1986)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983
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Art. 21



Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(2)
((3))

Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potrà essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240".