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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  21-1-1988
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Art. 13

(Alienazione degli immobili).
((In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente))
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Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.