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LEGGE 11 maggio 1981, n. 213

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1991)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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Art. 3


Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione.
Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307.
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.
((Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1› marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purché non superino le seguenti misure:
a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese))
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L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.
Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.
L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.
È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.