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LEGGE 11 maggio 1981, n. 213

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1991)
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Testo in vigore dal:  31-12-1981
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Art. 10

((Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo))
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