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LEGGE 10 aprile 1981, n. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1994)
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Testo in vigore dal:  9-5-1981

Art. 11


È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.
Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo è destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.