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LEGGE 10 aprile 1981, n. 142

Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.

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Testo in vigore dal:  6-5-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194".