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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 103

(Personale amministrativo)


Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvederà con i seguenti criteri:
per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.
Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.