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LEGGE 25 febbraio 1981, n. 40

Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

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Testo in vigore dal:  18-3-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:
"Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomè.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI FORLANI - PANDOLFI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI