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LEGGE 25 febbraio 1981, n. 39

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  18-3-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.