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LEGGE 20 febbraio 1981, n. 62

Finanziamento della partecipazione italiana alla Riunione di Madrid sulla sicurezza e cooperazione europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1981 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Riunione di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione europea.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.