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LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23

Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  19-2-1981 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.
La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.