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LEGGE 10 febbraio 1981, n. 22

Disciplina delle scorte petrolifere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  4-3-1981 al: 29-12-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a mantenerle in misura superiore a 100 giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi globali nazionali dell'anno precedente.
I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commerciali sono tenuti ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.
A tal fine per deposito-satellite si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti.
La titolarità di detto deposito-satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente la entità delle scorte per gli impianti di lavorazione sulla base dei consumi dell'anno precedente e tenuto conto delle quantità destinate a scorte negli impianti di deposito; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione, tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.
Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed è punita con l'ammenda, nei limiti di cui allo articolo 26 del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, ferma restando la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.