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LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal:  29-1-1981 al: 1-11-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni


La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.