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LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1991)
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Testo in vigore dal:  20-1-1981

Art. 15



Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".