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LEGGE 29 novembre 1980, n. 816

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.

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Testo in vigore dal:  25-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.