stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 novembre 1980, n. 758

Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalità previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1980

PERTINI FORLANI - FORMICA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI