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LEGGE 7 marzo 1980, n. 63

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.

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Testo in vigore dal:  1-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.