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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  12-10-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni


La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).