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LEGGE 27 febbraio 1980, n. 38

Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1986)
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Testo in vigore dal:  27-2-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.
Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.
La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'articolo 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.
Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.
I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.
I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.
Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16.
Le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.
I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 23))
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