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LEGGE 23 luglio 1980, n. 377

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO).

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Testo in vigore dal:  15-8-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO), previsto dalla legge 20 ottobre 1975, n. 537, nella misura di lire 300 milioni, è elevato a L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1979 e a L. 600.000.000 dal 1980.