stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 luglio 1980, n. 366

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

nascondi
Testo in vigore dal:  27-7-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.