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LEGGE 23 maggio 1980, n. 289

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

Testo in vigore dal:  18-7-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.