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LEGGE 14 febbraio 1980, n. 23

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia.

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Testo in vigore dal:  16-2-1980
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge 11 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Le modalità di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonché i controlli complessivi saranno regolati per legge.
Art. 3-ter - (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia). - Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare necessità, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1980

PERTINI COSSIGA - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO