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LEGGE 31 marzo 1980, n. 132

Interventi finanziari dello Stato per il ripristino dei reparti dell'ente "Ospedali riuniti di Parma" distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979.

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Testo in vigore dal:  30-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti.
Lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.