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LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM


Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti.
Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983".