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LEGGE 2 aprile 1980, n. 122

Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
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Testo in vigore dal:  23-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e successive proroghe, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione o di prima vendita comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.
È istituita presso il Ministero della marina mercantile una commissione, presieduta dal Ministro o da persona da lui delegata, composta da due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle partecipazioni statali, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'armamento pubblico e privato e dell'industria cantieristica maggiore e minore, nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.
Prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi il Ministro della marina mercantile sottoporrà al parere della commissione di cui al comma precedente il programma di massima per la utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
La commissione di cui al secondo comma esaminerà la corrispondenza del programma alle esigenze della flotta e della struttura cantieristica nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione, secondo criteri che privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del Paese e consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della sua potenzialità produttiva.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui al secondo comma, saranno fissati i criteri per la determinazione della percentuale del contributo.
In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.
Il Ministro della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore a lavori ultimati, riducendone eventualmente la misura, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo.
Qualora la differenza tra il contributo da liquidare e quello indicato nel provvedimento di concessione - che, nel caso di modifiche contrattuali, può essere variato di conseguenza - superi il 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonché alla trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda non inferiore a 5.000 tonnellate.
Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878.
Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.