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LEGGE 22 dicembre 1980, n. 885

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  13-1-1981

Art. 2


Nei confronti dei dipendenti ferroviari cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1 luglio 1979, titolari di pensione diretta a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, l'incremento annuo lordo della pensione, determinato dalla maggiorazione di cui al terzo comma del precedente articolo 1, se, considerato virtualmente a sé stante, risulti inferiore all'importo annuo lordo di L. 865.460, deve essere integrato dalla somma necessaria a raggiungere tale importo.
La misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensione diretta di cui al precedente comma, è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, e portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
Nei casi di pensione di riversibilità spettante agli aventi causa di dipendente deceduto in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979, la disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica sulla pensione teorica che sarebbe spettata al dante causa.
In tal caso la pensione di riversibilità va computata applicando sulla predetta pensione teorica le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 230 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa dei dipendenti collocati in quiescenza posteriormente al 1 luglio 1979 o deceduti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1979 la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al precedente secondo comma.
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.