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LEGGE 18 dicembre 1980, n. 866

Modifica dell'articolo 35 (come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324) della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia".

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Testo in vigore dal:  6-1-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:
"Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera b), della presente legge, è fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera 1), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce".