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LEGGE 2 dicembre 1980, n. 803

Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

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Testo in vigore dal:  24-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.