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LEGGE 27 novembre 1980, n. 815

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.

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Testo in vigore dal:  25-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge


Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, con la concessione di contributi in conto interessi, allo scopo di favorire:
a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui alle lettere d), e), f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi di determinate cose, distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, g), h), i) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili;
b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi;
c) lo sviluppo del trasporto combinato;
d) gli investimenti immobiliari da realizzarsi allo interno dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di trasporto da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.
Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi di cui al comma precedente devono essere di prima immatricolazione.