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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  6-3-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Pensione di vecchiaia
((La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione))
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Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
((La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))
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Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la
percentuale dell'
((1,75))
per cento di cui al primo comma è così ridotta:
a) all'
((1,50))
per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'
((1,30))
per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'
((1,15))
per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.(2)
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.
((Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma))
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((Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo))
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((4))
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1008 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo commi 6 e 8 " nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere".
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AGGIORNAMENTO (3)

il Decreto 25 settembre 1990 (in G.U. 5/11/1990, n. 258), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.