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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  6-3-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Contributo integrativo


A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10 , secondo comma,dovuto per l'anno stesso.
((Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione))
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((4))

Salvo quanto disposto dall'articolo 13,secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,è stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.