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LEGGE 13 agosto 1980, n. 465

Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

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Testo in vigore dal:  6-9-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.
Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.
Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali".