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LEGGE 23 luglio 1980, n. 389

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.

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Testo in vigore dal:  17-8-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e ne, pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali:
autostrada del Brennero;
autocamionale della Cisa;
autostrada dei Fiori;
autostrade Valdostane;
autostrada Ligure-Toscana;
autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
autostrade Centro Padane;
autostrada della Valdastico;
tangenziale di Napoli,
nonché dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.