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LEGGE 8 luglio 1980, n. 343

Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1986)
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Testo in vigore dal:  25-4-1981
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Art. 3


Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121))
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121))

In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.