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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  28-4-1980

Art. 14


Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.
Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.