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LEGGE 3 aprile 1980, n. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

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Testo in vigore dal:  6-4-1980

Art. 5


Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.
I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1 marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.
Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.