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LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1980

Art. 11

Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale


A decorrere dal 1 gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma.
L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.