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LEGGE 6 febbraio 1980, n. 17

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione del vertice dei Paesi più industrializzati che avrà luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980.

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Testo in vigore dal:  13-2-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'organizzazione del vertice dei sette Paesi più industrializzati, che avrà luogo a Venezia, il 22 e 23 giugno 1980, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, elevabili del 10 per cento in caso di assoluta necessità, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1980.
Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento del vertice mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo quinto comma, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del vertice, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita la "Delegazione per la organizzazione del vertice dei sette Paesi più industrializzati" cui spetta il compito di assolvere a tutti gli adempienti necessari per la sua realizzazione.