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LEGGE 26 gennaio 1980, n. 13

Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/1991)
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Testo in vigore dal:  21-2-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento.