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LEGGE 22 dicembre 1979, n. 687

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

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Testo in vigore dal:  24-1-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".