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LEGGE 22 dicembre 1979, n. 682

Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1983)
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Testo in vigore dal:  24-5-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
((1))

Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra".