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LEGGE 3 febbraio 1979, n. 68

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

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Testo in vigore dal:  17-3-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;
n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.