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LEGGE 19 dicembre 1979, n. 649

Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi.

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Testo in vigore dal:  13-1-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI COSSIGA - EVANGELISTI - MORLINO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO