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LEGGE 6 dicembre 1979, n. 610

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonchè dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

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Testo in vigore dal:  8-12-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, e all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980.