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LEGGE 23 novembre 1979, n. 594

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.

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Testo in vigore dal:  13-12-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972.
All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO