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LEGGE 12 novembre 1979, n. 573

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

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Testo in vigore dal:  15-11-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale, con le seguenti modificazioni:
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;
Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;
Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980";
all'articolo 2, primo comma, le parole: ", Il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna", sono sostituite dalle seguenti: "ed il Banco di Sicilia";
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, se relative a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979";
all'articolo 6, primo comma, le parole: 265 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: 250 miliardi;
l'articolo 7 è soppresso.