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LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2003)
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  • MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223, DELLE LEGGI PER LA
    DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE
    DELLE LISTE ELETTORALI.
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  • NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELLE LISTE
    ELETTORALI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO
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Testo in vigore dal:  17-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.
I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.
I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.
La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale è iscritto il coniuge.
Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalità di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto.
Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.
Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".