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LEGGE 13 agosto 1979, n. 374

Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e, novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1979)
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Testo in vigore dal:  18-8-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.
Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.